COMUNE DI GUARDAVALLE Provincia di Catanzaro
CODICE FISCALE. 84001010796 TELEFONO 0967/ 82067
PARTITA I.V.A. 00400390795 FAX 0967/82291
E.MAIL comunediguardavalle@libero.it
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) ANNO 2009
La Legge 24 luglio 2008 n. 126 ha abolito l’obbligo del pagamento dell’imposta per la prima casa comprese le pertinenze come garage, cantine e soffitte.
Resteranno escluse le ville, i castelli e le abitazioni di lusso accatastate nelle Categorie A1, A8 e A9, per le quali continueranno ad applicarsi le detrazioni vigenti.
Presupposto dell’imposta è il possesso di fabbricati e di aree fabbricabili.
Il termine per il versamento della prima rata dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) scade il 16 giugno, ed è pari al 50% dell’imposta dovuta. La seconda rata dovrà essere versata dal 1° al 16 dicembre p.v., a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.
Ai sensi dell’art. 10, comma 2, del sopraccitato D.Lgs. n. 504/1992, come sostituito dall’art. 18, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l’imposta dovuta per l’anno in corso potrà essere versata in unica soluzione entro il termine di scadenza della prima rata;
L’imposta dovrà essere corrisposta mediante versamento diretto al Comune di Guardavalle sul conto corrente postale N. 79499869 o effettuato mediante versamento sul modello F24.
Chi versa l’imposta dopo il 16 giugno 2009 dovrà pagare una sanzione. La sanzione è pari al 2,5% dell’imposta per il ritardo fino a 30 giorni. Inoltre dovranno essere pagati gli interessi moratori per giorni di ritardo nella misura del 3% annuo.
In relazione al disposto dell’art. 1, comma 4-bis, del D. L. 23 gennaio 1993, n. 16, come convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato possono effettuare il versamento in unica soluzione entro la scadenza del mese di dicembre, con applicazione degli interessi nella misura del 3 per cento.
L’imposta, per l’anno in corso, per gli immobili siti nel territorio di questo Comune, è determinata applicando alle tariffe d’estimo, rideterminate dal Decreto 6/2002 n° 159, l’aliquota del 6,5 per mille per altri fabbricati e del 5 per mille per le aree fabbricabili e le abitazioni principali di Categoria A/1 – A/8 e A/9 con la detrazione di € 103.,29.
Con delibera del C.C. n. 30 del 24/05/2007 sono stati approvati i valori in comune commercio delle aree fabbricabili presenti sul territorio comunale suddivisi per frazione e per zona urbanistica di appartenenza come prospetto che segue:
Località
z.t.o
“A”
“B”
“C”
“D”
“F”
Frazione M.na
€ 15,00
€ 40,00
€ 25,00
€ 20,00
€ 10,00
Centro
€ 7,00
L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. La frazione di mesi pari o superiore a 15 giorni è computata per intero.
Per il mutamento delle soggettività passive verificatesi nel corso del 2008, le dichiarazioni devono essere presentate sia da chi ha cessato di essere soggetto passivo, sia da chi inizia ad esserlo.
La dichiarazione deve essere consegnata direttamente al Comune o spedita mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, in busta chiusa contenente la dicitura “ Dichiarazione I.C.I. 2007”.
Per ulteriori informazioni i contribuenti possono rivolgersi all’ufficio tributi del Comune al n.0967/ 82067 int. 7.
Dalla residenza comunale li 31 MAG. 2009
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr. Paolo Lo Moro